Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; professionista, invece, è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Gli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo si occupano della responsabilità del produttore, ed in particolare che “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.

Tale normativa, tuttavia, alla luce della definizione contenuta nell’art. 3 del summenzionato Codice, sembrerebbe non poter essere invocata dall’imprenditore che abbia subìto un danno per la propria azienda o per i propri prodotti a causa di un prodotto difettoso acquistato; in questo caso, semmai, all’imprenditore residuerebbero le tutele previste dal Codice Civile in materia di risarcimento del danno.

E’ necessario, sul punto, dare atto di un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, in quanto, da un lato, Cass. Civ. 13458/2013 afferma che “legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (oggi artt. da 114 a 127 cod. cons.) sono tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'”utilizzatore” in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica, ma non esclusivamente al “consumatore” o utilizzatore non professionale

Dall’altro lato, Cass. Civ. 9254/2015, asserisce che “la tutela assicurata dall’art. 114 d.lg. n. 206 del 2005 non è predisposta per i casi in cui il rapporto dedotto in giudizio e il danno che ne è derivato abbiano natura esclusivamente ‘commerciale’, consistente nel pregiudizio arrecato all’operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce difettosa in termini di maggiori difficoltà di rivendita dei beni, reclami della clientela, eventuali azioni di restituzione e di danni. In questi casi, anche se il difetto della fornitura ha comportato il danneggiamento di altri beni dell’acquirente, si è al di fuori delle fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l’acquirente è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell’esercizio della sua attività economica o commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno”.