La Cassazione penale, con sentenza n. 13464/2020, ha stabilito che in materia di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale (non esclusivamente con riferimento ad animali feroci, bensì anche in relazione a quelli domestici – come il cane) impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo, adottando ogni possibile cautela per evitare e prevenire eventuali aggressioni a terzi; ciò, anche all’interno dell’abitazione privata.
Al fine di escludere la colpa, rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, di conseguenza, non è sufficiente che l’animale si trovi in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia ed al controllo, arrecando danno a terzi.
Nel caso di specie, infatti, l’imputata – nell’aprire il cancello elettrico della sua casa – non si avvedeva del fatto che il proprio cane di grossa taglia usciva dalla recinzione della sua abitazione ed aggrediva la persona offesa e il suo cagnolino; alla stessa, quindi, veniva ascritto di avere omesso di impedire, per colpa consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia del cane, che il predetto animale aggredisse la persona offesa, causandogli una lesione personale.