L’art. 1138 c.c., al primo comma, stabilisce che l’approvazione del regolamento condominiale è obbligatoria quando i condòmini siano più di dieci. In qualsiasi caso, l’assemblea può approvare un regolamento condominiale, ossia un atto collettivo che deve avere, ad substantiam, la forma scritta. L’approvazione, in particolare, deve avvenire a maggioranza degli intervenuti e almeno per la metà del valore dell’edificio.

Il regolamento condominiale contiene le norme inerenti all’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, oltre che le norme riguardanti la tutela del decoro dell’edificio e l’amministrazione.

Allegata al regolamento, vi è la tabella millesimale, ossia il documento indicante il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare, espresso, appunto, in millesimi. Tale allegato è necessario al fine di ripartire le spese condominiali, nonché di computare i quorum costitutivi e deliberativi.

Come previsto dall’art. 1138 c.c., comma quarto, le norme del regolamento non possono in alcun modo ledere e/o limitare i diritti dei condòmini, risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni in essi contenute, e in nessun caso possono derogare ad alcune disposizioni del codice (specificamente elencate dalla summenzionata norma).