L’art. 456 c.c. stabilisce che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”; il fenomeno successorio, pertanto, è determinato dalla morte del de cuius.

Con la delazione, poi, avviene la materiale destinazione del patrimonio o di specifiche situazioni giuridiche, già appartenenti all’ereditando, ad uno o più soggetti, detti eredi.

A norma dell’art. 457 c.c. l’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione legittima si basa sui rapporti di famiglia, la successione testamentaria sulla volontà del defunto.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria. Se non vi è testamento vengono in considerazione le norme sulla successione legittima, le quali trovano anche applicazione quando vi sia testamento con il quale non si sia disposto di tutto il patrimonio del de cuius.

Le disposizioni testamentarie, in ogni caso, devono tener conto della c.d. porzione di legittima (o riserva), ossia quella parte di patrimonio che per legge è riservata al coniuge, ai figli, agli ascendenti (in questo caso, si parla di successione necessaria).