L’art. 1129 c.c., al primo comma, stabilisce che quando i condòmini sono più di otto, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore e, qualora ciò non avvenga, tale nomina è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario.

Dura in carica un anno, ma può essere revocato dall’assemblea in ogni momento; ha la rappresentanza del condominio e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

Inoltre, come previsto dall’art. 1130 c.c., egli deve:

  1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale;
  2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune;
  3. riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
  4. compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
  5. eseguire gli adempimenti fiscali;
  6. curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento;
  7. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.