Un tema sempre all’ordine del giorno nella nostra società in continuo mutamento, è quello riguardante i rapporti tra i coniugi, ed in particolare la crisi della coppia. Come affrontarla? Di seguito alcune linee guida che possono aiutare ad orientarsi in questo complesso argomento.

Innanzitutto, bisogna distinguere tra separazione consensuale e separazione giudiziale:

    1. la prima presuppone un accordo tra i coniugi: questi intendono separarsi, ma riescono a trovare un’intesa sulle condizioni della separazione (assegno di mantenimento, diritti sulla casa coniugale, affidamento dei figli ecc.). Pertanto, i coniugi dovranno rivolgersi ad un avvocato (il medesimo per entrambi, oppure due distinti) per stendere la bozza di accordo sotto forma di ricorso, che verrà poi depositato in Tribunale e sottoposto al vaglio del Giudice, il quale, tenterà dapprima la conciliazione dei coniugi e successivamente, se riterrà idoneo l’accordo, procederà alla relativa omologazione.

    2. La seconda, invece, presuppone che le parti non riescano a trovare un accordo sulle condizioni della separazione o, addirittura, sulla separazione stessa: l’iniziativa è presa, con “ricorso per separazione”, da uno dei coniugi con l’ausilio di un avvocato, che prospetta le sue “ragioni” e richieste; l’altro coniuge, dovrà di conseguenza costituirsi in giudizio (sempre con l’ausilio di un avvocato), con una “comparsa” attraverso la quale farà valere le proprie ragioni. La decisione, a questo punto, è rimessa al Giudice, il quale adotterà i provvedimenti provvisori ed urgenti e concluderà il procedimento con una sentenza, contenente le condizioni a cui i coniugi dovranno attenersi da quel momento in avanti.

Trascorsi 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, ovvero 6 mesi dall’omologazione dell’accordo in caso di separazione consensuale, i coniugi possono presentare richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, meglio conosciuta come divorzio. Anch’esso può essere congiunto, ossia prodotto di un accordo tra le parti, ovvero giudiziale, rimesso cioè alla decisione del giudice.

La separazione determina l’attenuazione del rapporto coniugale; il divorzio lo scioglimento dello stesso. Pertanto, è solo successivamente alla dichiarazione di quest’ultimo, che marito e moglie cessano di avere lo status di coniugi e potranno risposarsi, nonché verranno meno i diritti successori.

Il legislatore ha introdotto, poi, alcune procedure alternative dirette a semplificare i summenzionati procedimenti di separazione e divorzio, ai quali dedicheremo un apposito approfondimento.