L’art. 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, così come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione del 10 novembre 2014, n. 162, è rubricato “separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”.

La norma prevede, a determinate condizioni, la possibilità per i coniugi di separarsi, di divorziare, di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, senza necessità di recarsi in tribunale:

      1. innanzitutto, i coniugi possono, concludere avanti il Sindaco (in qualità di ufficiale di stato civile) del comune di residenza di uno dei due, ovvero del comune ove è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale (ovvero di divorzio), con la facoltà di rivolgersi ad un avvocato. Tuttavia, affinché tale strada possa essere percorsa, non devono essere presenti figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo non potrà contenere patti aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali. Il Sindaco riceverà da entrambi i coniugi la dichiarazione di volersi separare (ovvero divorziare), compilerà l’atto contenente l’accordo e rinvierà le parti ad un successivo incontro non prima di 30 giorni dalla ricezione, al quale i coniugi dovranno necessariamente comparire.

      2. In secondo luogo, i coniugi possono addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: il procedimento richiede l’iniziativa di una parte, che fa pervenire all’altra un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, attraverso l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. Una volta raggiunto l’accordo, i coniugi (per il tramite dei propri avvocati), dovranno trasmetterlo al Procuratore della Repubblica: in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, per il nullaosta; qualora vi fossero, invece, per una vera e propria autorizzazione.