Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, all’art. 36 co. 1, prevede testualmente che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 […]”. L’art. 83 del D.L. 18/2020, in particolare, già prevedeva che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a far data dal 9 marzo 2020, fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

La nuova norma, pertanto, comporta che:

  1. tutti gli atti processuali riferiti ai procedimenti civili e penali in corso saranno sospesi nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020;

  2. del pari, tutte le udienze già previste per il summenzionato periodo saranno rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio.

Ciò, fatti salvi i procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. Andranno a scadere nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020, come già meglio esplicitato nel precedente approfondimento, che potrete trovare pubblicato sul nostro sito.

A far data dal 12 maggio, in conclusione, i termini processuali ritorneranno a decorrere normalmente e le singole udienze verranno ricalendarizzate per il periodo successivo al termine dell’emergenza sanitaria.