Il DPCM 22 marzo 2020, all’art. 1, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, stabilisce alla lettera B), che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

A tal fine, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali o strategiche e pertanto fatta eccezione di quelle finalizzate a garantire servizi di pubblica utilità ed essenziali (ad esempio, sono consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari).